Il DPR 162 del 30 Aprile 1999 e s.m.i.,conosciuto anche come il “Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 2014/33/UE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio” disciplina tutti gli aspetti legati alla sicurezza dell’ascensore.
Ha una doppia valenza poichè:
- Elenca e definisce tutti i requisiti essenziali di sicurezza e le modalità con cui valutare la conformità di un ascensore perchè esso possa essere commercializzato.
- Regola e prescrive tutte le attività di manutenzione e di verifica periodica per garantire la corretta conservazione della funzionalità dell’impianto.
A CHI SI RIVOLGE
Il DPR 162 del 30 Aprile 1999 e s.m.i. prevede che:
- Il fabbricante dei componenti di sicurezza, il suo mandatario e l’installatore dell’ascensore debbano sottoporre i loro prodotti ad una valutazione di conformità con quanto prescritto dalla norma.
- Il proprietario dell’ascensore o il suo legale rappresentante (nel caso di condomini, per esempio, l’amministratore condominiale) sono tenuti a sottoporre l’ascensore alla verifica periodica ogni due anni e, in taluni casi, a sottoporlo a verifica straordinaria.
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Per le modalità di presentazione dei reclami o ricorsi si fa riferimento a quanto riportato nei Regolamenti Generali disponibili nell’area download